Non si potrebbe stabilire il principio della carcerabilità rinviando eventuali accertamenti alla visita di controllo al momento della carcerazione. La prassi giudiziaria evocata dal giudice non sarebbe perfettamente applicabile al suo caso, dove non si sarebbe unicamente confrontati con tendenze suicidali comuni ad ogni esperienza di carcerazione. Queste sarebbero infatti accompagnate da un importante substrato di turbe psichiche ansioso depressive che non potrebbero essere ignorate e che aggraverebbero il già elevato rischio di suicidalità.