Il medico, che non avrebbe escluso la possibilità di procedere con un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica, avrebbe concluso per la sua non carcerabilità ed avrebbe chiesto che le autorità decidessero un metodo alternativo di esecuzione. Sostiene che il Codice penale contemplerebbe espressamente, all’art. 80, la possibilità di derogare al principio dell’esecuzione della pena detentiva in uno stabilimento chiuso qualora per motivi di salute il detenuto non sia carcerabile in una simile struttura. La valutazione dello stato di salute di un detenuto esulerebbe manifestamente dalle competenze di un giurista.