Il giudice ha sancito che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito sulla base delle indicazioni del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie. Ha menzionato che, se nel tempo sorgevano eventuali problemi maggiori di salute, rimaneva aperta l’alternativa di procedere ad una deroga della forma di esecuzione. Ha respinto la postulata ammissione al gratuito patrocinio.