La semplice possibilità che si verificasse un’azione autolesiva non permetteva di rinviare sine die l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva, anche perché il condannato poteva essere adeguatamente assistito e curato in carcere. Non c’era dunque incompatibilità fra l’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi ed il trattamento terapeutico cui era sottoposto il condannato. Il giudice ha sancito che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito sulla base delle indicazioni del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie.