Ha indicato che il medico aveva visto il condannato in una sola occasione, pochi giorni prima della convocazione all’udienza davanti all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Il certificato medico si esprimeva in maniera non concludente in relazione al reale rischio di un passaggio all’atto, ovvero al suicidio. Il giudice ha sottolineato che, se davvero la precedente detenzione (conclusasi con la liberazione condizionale di data 10.6.1993) l’aveva fortemente segnato come riportato nel certificato medico, mal si comprendeva come in seguito fosse ritornato ripetutamente a delinquere. Si poteva dedurre che la carcerazione subita non avesse avuto su di lui alcun effetto deterrente.