La predetta Corte l’ha condannato, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (decisione 22.12.2010, p. 166 ss., inc. TPC __________), pari, secondo l’indicazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, a sessantanove giorni. Il 9.6.2011 la Corte di appello e di revisione penale, sedente quale Corte di cassazione e di revisione penale, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso 11.2.2011 di RE 1 contro il citato giudizio (inc. CARP __________).