{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-119_2012-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110921&nX40_KEY=4711129&nTrefferzeile=31&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c60d20acee7769815c49a1670397bc6"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2012.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:17:43", "Checksum": "8a53003729926acc89c124e2634e8850", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119\nRegesto:\nReclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico\n\n\nVisto il suo passato di “(…) irriducibile (…) che non si lascia certo impressionare dall’espiazione delle pene” (p. 160, decisione 22.12.2010), non si può evidentemente ammettere facilmente il differimento dell’esecuzione della pena, tanto meno a tempo indeterminato come postulato dal condannato, sulla base di una problematica [attacchi di ansia e stato depressivo in seguito alla grave angoscia scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare la pena detentiva inflittagli (reclamo 23/26.3.2012, p. 3)] che sarebbe insorta solo nel gennaio 2012, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità dell’esecuzione della pena stessa (reclamo 23/26.3.2012, p. 3).\nLa decisione adottata dal giudice dei provvedimenti coercitivi è dunque anche del tutto rispettosa del principio di proporzionalità.\n3.4.2.6.\nRE 1 chiede, infine, che – in applicazione dell’art. 80 CP – sia ordinata l’esecuzione della pena detentiva inflittagli come arresto domiciliare con sorveglianza elettronica.\nOra, come detto ai considerandi precedenti, non ci sono ragioni – oggi – per rinviare l’inizio dell’esecuzione ordinaria, in un istituto carcerario, della pena detentiva di trenta mesi: essa può infatti essere scontata tenendo conto dell’invocato stato di salute.\nLa predetta richiesta appare dunque senz’altro infondata.\n3.4.2.7.\nIl giudice ha fissato per il giorno 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi inflittagli.\nL’inoltro dell’impugnativa, alla quale il presidente di questa Corte ha concesso il postulato effetto sospensivo, ha reso inattuabile l’inizio dell’esecuzione della pena per il 16.4.2012, ore 10.00.\nIl giudice è quindi chiamato a fissare una nuova data (giorno e ora) di inizio.\nNella decisione qui impugnata ha indicato che il regime di esecuzione sarebbe stato determinato dal servizio psichiatrico a seguito della visita di entrata da effettuare il medesimo giorno dell’inizio dell’esecuzione.\nOra, non è chiaro cosa intenda per “regime di esecuzione” definibile dal servizio psichiatrico del carcere. E’ infatti evidente che, giusta l’art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM, è il giudice dell’applicazione della pena l’autorità competente a decidere, tra l’altro, il collocamento iniziale del condannato secondo l’art. 76 CP.\nNella nuova decisione il giudice dovrà chiarire questo concetto.\nIn ogni caso, RE 1, il giorno in cui si presenterà al penitenziario “La Stampa” per scontare la pena comminatagli, verrà sottoposto ad una visita medica di entrata, le cui risultanze – se del caso – saranno da immediatamente trasmettere al giudice qualora fossero idonee ad influire sulla sua carcerabilità.\n4. Il gravame è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del reclamante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 CPP, 1 ss. LEPM, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Il giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, al quale è ritornato l’inc. GPC __________, fisserà il giorno e l’ora di inizio dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi comminata ad RE 1 dalla Corte delle assise criminali con sentenza 22.12.2010 (inc. TPC __________).\n3. La tassa di giustizia di CHF 600.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 650.-- (seicentocinquanta), sono poste a carico di RE 1, __________.\n4. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n5. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}