{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-119_2012-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110921&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c60d20acee7769815c49a1670397bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:21", "Checksum": "213cce79b63abbd2178ef64635277cda", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119\nRegesto:\nReclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico\n\n\nIn conclusione, quindi, l’invocato pericolo suicidale può concretamente essere diminuito e controllato con la terapia già in atto da continuare, ed eventualmente incrementare, durante l’esecuzione della pena detentiva presso “La Stampa” e, cumulativamente, con l’allontanamento dal condannato di ogni mezzo che potrebbe facilitarlo nel compiere il temuto insano gesto.\nIl rischio suicidale indicato dal medico non esclude dunque, come a ragione ritenuto dal giudice dei provvedimenti coercitivi, l’incarcerazione di RE 1. Le predette misure sono infatti senz’altro atte ed idonee a contenere il citato pericolo, per cui – oggi – non si può asserire che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metterà in pericolo la sua vita.\n3.4.2.4.\nNon si imponeva manifestamente, in queste circostanze, di ordinare l’allestimento di una perizia giudiziaria: l’eventuale conclusione del perito giudiziario su un pericolo suicidale del condannato, come sostenuto dal medico curante di quest’ultimo, non poteva infatti mutare l’esito della decisione del giudice. E questo in considerazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui il rischio di suicidio non osta, di per sé, all’esecuzione di una pena detentiva, fintanto che il pericolo possa essere notevolmente ridotto con misure appropriate (consid. 3.3.). Come è il caso nella fattispecie concreta sopra descritta.\nLa censura invocata da RE 1 è infondata (cfr., peraltro, decisione TF 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.6. concernente una vicenda simile con una critica analoga).\n3.4.2.5.\nUn differimento dell’esecuzione della pena di trenta mesi non può entrare in considerazione anche per le seguenti ragioni.\nRE 1, come già più sopra menzionato, è stato ritenuto autore colpevole, con decisione 22.12.2010 della Corte delle assise criminali (inc. TPC __________), dei reati di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta falsità in documenti, di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, di sottrazione di cose requisite o sequestrate, di infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e, ancora, di importazione, acquisto e deposito di monete false.\nSi tratta di reati, anche se non contro la vita e l’integrità della persona, senz’altro da reputare gravi, in considerazione, segnatamente, come evidenziato dalla Corte di merito, del considerevole numero di persone ingannate, delle ingenti somme oggetto di reato, della professionalità, alla stregua di un’organizzazione criminale, con cui ha agito (unitamente alla correa), del lungo periodo in cui sono avvenuti i reati, del fatto che – dopo essere stato posto in libertà provvisoria – ha nuovamente delinquito nello stesso modo, agendo con estremo egoismo per garantirsi un tenore di vita non accessibile (p. 154, decisione 22.12.2010).\nE’ stato condannato, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (sessantanove giorni). Ad una sanzione, quindi, che si può ritenere importante, in particolare se si considera che ad RE 1 non è stata concessa la sospensione (parziale) della pena. E questo in ragione dei suoi trascorsi.\nDalla scarcerazione del 1993, come risulta dalla citata sentenza, ad intervalli più o meno regolari è stato ripetutamente condannato a pene da espiare (p. 36 / p. 156, decisione 22.12.2010).\nLa Corte delle assise criminali ha addotto che “i suoi precedenti sono innumerevoli e dimostrano come, nell’esecuzione delle pene, egli non si sia mai lasciato impressionare tanto che, come visto, ad intervalli piuttosto regolari, si è rimesso a delinquere. Lo ha fatto già in espiazione della lunga condanna per l’omicidio volontario della moglie, lo ha fatto durante il periodo di libertà condizionata a seguito della citata condanna e lo ha fatto in seguito anche da uomo libero. (…) Insomma, RE 1 è un irriducibile che non sa stare alle regole, che da anni non esercita onestamente un’attività lucrativa duratura e che non si lascia certo impressionare dall’espiazione delle pene. Irriducibilità che si appalesa anche nel costante atteggiamento volto a sottrarsi alle proprie responsabilità tentando non solo di intralciare ma anche di influenzare a suo favore, in maniera illecita, gli accertamenti degli inquirenti: (…)” (p. 159 s., decisione 22.12.2010).\nOra, stante la natura e la gravità dei reati e la sanzione inflitta, come sopra descritto, procedendo alla ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, è manifesto che la pretesa punitiva dello Stato, che osta al differimento dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi, prevalga, in modo chiaro e netto, sul pericolo per la vita o per la salute di RE 1, rischio peraltro controllato con la terapia in atto, da continuare.\nE questo pur tenendo in considerazione l’età di quest’ultimo, nato il __________, età che di per sé non deroga alla carcerazione: il CP non prevede alcun limite d’età riguardo all’esclusione dell’esecuzione della pena (decisione 13.10.2008 dell’allora Camera dei ricorsi penali in re F.M., inc. 60.2008.229 consid. 4.4., confermata dal Tribunale federale con sentenza TF 6B_891/2008 del 20.1.2009, in particolare consid. 2.4.). Età che del resto non sostiene procurargli particolari problemi di salute.\nOccorre poi ricordare, come si dirà, che all’inizio dell’esecuzione della pena verrà sottoposto ad una visita medica di entrata."}