{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-119_2012-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110921&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c60d20acee7769815c49a1670397bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:21", "Checksum": "213cce79b63abbd2178ef64635277cda", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119\nRegesto:\nReclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico\n\n3.4.\n3.4.1.\nSi è detto che il differimento dell’esecuzione di una pena a tempo indeterminato è ammesso soltanto eccezionalmente: è necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metterà in pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione inflitta, più importante è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute, la pretesa punitiva dello Stato.\n3.4.2.\n3.4.2.1.\nIl dr. med. __________, nello scritto 6.2.2012 all’avv. PR 1, ha indicato “(…) di aver visitato in data 01.02.2012 inviatomi dal medico curante (…) per accertamento e cura di un importante stato ansioso depressivo. Il paziente lamenta un grave stato di angoscia legato alla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare una pena detentiva in seguito ad una condanna per truffa. Il paziente quasi 67 enne ha subito circa 30 anni fa una condanna per l’omicidio della moglie, di cui a tutt’oggi si professa innocente, per cui ha scontato più di otto anni di carcere. Il paziente durante il nostro lungo primo incontro mi ha comunicato di aver subito la privazione della libertà con grande angoscia e fatica arrivando in determinati momenti a pensare al suicidio. La prospettiva della nuova carcerazione ha risvegliato quegli antichi ricordi angosciosi, comunicandomi che oggi sta di nuovo valutando la possibilità di un gesto insano. Il paziente che si è aperto liberamente con il sottoscritto appare credibile sulla possibilità di realizzare un gesto autolesivo. Abbiamo iniziato un trattamento antidepressivo ed ipnotico di cui valuteremo l’efficacia nel decorso terapeutico non escludendo in caso di mancata risposta un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica. Ritengo pertanto il signor RE 1 non carcerabile e le chiedo se non sarebbe possibile attivarsi per concordare con le autorità penali la possibilità di scontare la condanna in un modo alternativo”.\nIl medico, nel successivo scritto 23.3.2012 al legale, ha comunicato di aver seguito RE 1 nel corso di sei sedute ed ha ribadito che a suo giudizio non era carcerabile, chiedendosi ancora una volta se non fosse possibile un’alternativa per scontare la pena. Ha ritenuto utile far valutare la sua carcerabilità da un collega neutrale, che non fosse il medico curante.\n3.4.2.2.\nSi deve anzitutto ricordare che un certificato medico è da reputare, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quale allegazione di parte, e dunque parziale, siccome l’estensore del medesimo è scelto dall’interessato, che lo paga, secondo propri criteri ed è legato a quest’ultimo da un rapporto di contratto e di fedeltà (decisione TF 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.6.).\nUn certificato medico deve quindi essere valutato con cautela.\n3.4.2.3.\nIl dr. med. __________ ha ritenuto credibile un pericolo suicidale, sulla base di quanto raccontatogli da RE 1.\nIl rischio suicidale, come indicato dalla giurisprudenza del Tribunale federale sopra riportata, non è nondimeno – in quanto tale – ragione sufficiente per rinviare l’esecuzione di una pena detentiva (decisione 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.1.). Il fatto che ci sia la probabilità di un passaggio all’atto non basta dunque, di per sé, per differire l’esecuzione, se un trattamento medico appropriato, da effettuare nel corso della carcerazione, permette di sufficientemente contenere la realizzazione del pericolo (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1. s.).\nL’esecuzione della pena – peraltro esatta dall’ordine pubblico e dalla pretesa punitiva dello Stato – deve perciò avere luogo fintanto che il rischio che RE 1 si tolga la vita possa essere notevolmente ridotto con misure appropriate.\nOra, è lo stesso medico curante del condannato a sostenere che la terapia idonea ed adeguata, siccome concretamente adottata, a curare il predetto è un trattamento antidepressivo ed ipnotico.\nNon ci sono ragioni perché questa terapia, così come indicata, non possa essere continuata nel corso dell’esecuzione della pena detentiva, per il tramite del servizio psichiatrico delle strutture carcerarie o, se del caso, dello stesso dr. med. __________. Quest’ultimo, nei suoi scritti al legale del condannato, non ha infatti asserito che il trattamento in atto non potesse essere continuato in stato di carcerazione; si è limitato a chiedere di verificare una possibile alternativa per scontare la pena comminata.\nNon si può tacere, pur senza volere sminuire la problematica, ossia l’asserito pericolo suicidale, che il dr. med. __________ ha incontrato RE 1, nel periodo 1.2.2012 – 23.3.2012, soltanto in sei occasioni, ovvero meno di una volta alla settimana. Fatto che comprova come lo stato di salute del condannato non palesi una gravità acuta e preoccupante.\nInoltre, oggi, il medico curante non ha disposto un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica, a dimostrazione – ancora una volta – della relativa gravità del disturbo del condannato.\nIl fatto, poi, che RE 1, a dire del dr. med. __________, si sia “aperto liberamente” con lui pare attestare che il condannato ha preso coscienza della sua problematica, ciò che indubbiamente agevolerà non poco la cura medica, allontanando ulteriormente la ventilata prospettiva di un trattamento stazionario (che del resto non necessariamente osterebbe all’esecuzione della pena detentiva, il condannato, durante il trattamento stazionario, potendo infatti essere mantenuto in carcerazione)."}