{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-119_2012-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110921&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c60d20acee7769815c49a1670397bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:21", "Checksum": "213cce79b63abbd2178ef64635277cda", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119\nRegesto:\nReclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico\n\n3.3.\nIl Tribunale federale – sul tema dell’esecuzione di una pena detentiva – ritiene, nella sua giurisprudenza (cfr., per es., decisione 6B_377/2010 del 25.5.2010 consid. 2.1.; anche DTF 108 Ia 69), che l’interesse pubblico all’esecuzione di condanne cresciute in giudicato ed il principio dell’uguaglianza limitino notevolmente il margine di apprezzamento delle autorità di esecuzione in merito al differimento a data indeterminata dell’esecuzione di una pena.\nLa mera possibilità che la vita o la salute del condannato possano essere messe in pericolo non è manifestamente sufficiente per il differimento dell’esecuzione della pena (esecuzione che è sempre un male per l’interessato) a tempo indeterminato, rinvio che può essere concesso soltanto eccezionalmente. E’ necessario che sia altamente probabile che l’esecuzione della pena metta in pericolo la vita o la salute del condannato. Anche in questo caso si deve procedere ad una ponderazione degli interessi, considerando, oltre alle indicazioni mediche, la natura e la gravità del reato commesso e la durata della sanzione. Più gravi sono il fatto e la sanzione inflitta, più importante è, rispetto al pericolo per la vita o per la salute, la pretesa punitiva dello Stato.\nLe predette considerazioni valgono, di principio, anche nel caso di un pericolo suicidale. Le difficoltà probatorie connesse a tale rischio impongono tuttavia maggiore cautela nella valutazione, e nell’ammissione, di un simile pericolo. Il rischio suicidale non deve infatti divenire un ultimo mezzo di difesa invocato dal condannato (per esempio quando una domanda di grazia non ha possibilità di successo). Un rinvio dell’esecuzione non entra in considerazione fintanto che il pericolo di suicidio possa essere notevolmente ridotto, nel corso dell’esecuzione, con misure appropriate ed idonee. Il fatto che sussista un pericolo suicidale non ha di conseguenza, in generale, un peso assoluto e determinante, che prevale di per sé sullo scopo della carcerazione stessa.\nL’Alta Corte, nella decisione 6B_599/2010 del 26.8.2010 in re Bernard Rappaz (consid. 5.1.), pubblicata in DTF 136 IV 97, ribadisce la sua giurisprudenza sul pericolo suicidale nel corso dell’esecuzione della pena. Ricorda che le tendenze suicide del condannato non possono motivare l’interruzione dell’esecuzione della pena, in ogni caso fintanto che si riesca a fortemente ridurre il pericolo di suicidio, proprio ad ogni regime carcerario, limitando efficacemente l’accesso, da parte del condannato, ai mezzi che gli permetterebbero di togliersi la vita. Aggiunge che i motivi medici invocati a giustificazione dell’interruzione dell’esecuzione sono sempre gravi se la continuazione dell’esecuzione mette concretamente in pericolo la vita del condannato. I motivi medici possono essere reputati gravi se la continuazione dell’esecuzione, senza minacciare direttamente la vita del condannato, fanno nondimeno correre un serio pericolo per la sua salute. Il requisito della gravità dello stato medico del condannato non deve essere valutato in maniera astratta, ma alla luce della situazione concreta di quest’ultimo e dell’aiuto offerto dalle strutture mediche all’interno del sistema carcerario.\nIl Tribunale federale reputa, in poche parole, che – se un trattamento medico idoneo a trattare la patologia (fisica o psichica) del condannato è compatibile con la carcerazione – non c’è motivo di interrompere oppure di differire l’esecuzione di una pena detentiva (decisione TF 6B_249/2009 del 26.5.2009 consid. 2.1.).\n"}