{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-119_2012-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110921&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c60d20acee7769815c49a1670397bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:21", "Checksum": "213cce79b63abbd2178ef64635277cda", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119\nRegesto:\nReclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico\n\n\nGiusta l’art. 10 cpv. 1 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM) il giudice dell’applicazione della pena – funzione esercitata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 73 cpv. 1 LOG) – è competente, tra l’altro, a decidere il collocamento iniziale del condannato (lit. h) e le deroghe alle forme di esecuzione a’ sensi dell’art. 80 CP (lit. h) e ad emanare nei confronti del condannato l’ordine di esecuzione (lit. k).\nContro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ex art. 393 ss. CPP a questa Corte nei casi dell’art. 10 cpv. 1 lit. c)-k) LEPM (art. 12 cpv. 1 lit. b LEPM), autorità che statuisce sui ricorsi contro le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure quando lo prevede la legge (art. 62 cpv. 3 LOG).\n2.2.\nCon il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e, ancora, l’inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta ed all’art. 385 CPP per la motivazione.\nEsso deve indicare – in particolare – i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n2.3.\nIl gravame – inoltrato il 23/26.3.2012 a questa Corte – contro la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di esecuzione è tempestivo e, parimenti, proponibile.\nLe esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate.\nRE 1, quale condannato e persona contro la quale è diretto l’ordine di esecuzione, è pacificamente legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.\nIl reclamo è quindi nelle predette circostanze ricevibile in ordine.\n3. 3.1.\nCon decisione 12.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha preso atto delle conclusioni di cui al certificato medico del dr. med. __________, ritenendo che il pericolo suicidale esposto potesse nondimeno essere arginato con il trattamento antidepressivo in atto, da effettuarsi per il tramite del servizio psichiatrico delle strutture carcerarie o del medico curante stesso del condannato. Ha quindi fissato per il 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena, ritenuto che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito dal servizio psichiatrico dopo la visita di entrata da fare quel giorno.\nIl condannato contesta questa conclusione: il giudice, preso atto del certificato medico inviatogli attestante la sua non carcerabilità, avrebbe dovuto ordinare una perizia sul suo stato di salute, differire a tempo indeterminato l’inizio dell’esecuzione o ordinare l’esecuzione come arresto domiciliare con sorveglianza elettronica.\n3.2.\nIl CP, per quanto concerne l’esecuzione delle pene detentive, prevede all’art. 76 che esse siano scontate in un penitenziario chiuso o aperto; il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati.\nAlle norme in materia di esecuzione, tra cui il predetto art. 76 CP, può essere derogato, secondo l’art. 80 cpv. 1 lit. a CP, a favore del detenuto: a. qualora il suo stato di salute lo richieda.\n"}