{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-119_2012-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110921&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c60d20acee7769815c49a1670397bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:21", "Checksum": "213cce79b63abbd2178ef64635277cda", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119\nRegesto:\nReclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico\n\n\nHa indicato che il medico aveva visto il condannato in una sola occasione, pochi giorni prima della convocazione all’udienza davanti all’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. Il certificato medico si esprimeva in maniera non concludente in relazione al reale rischio di un passaggio all’atto, ovvero al suicidio.\nIl giudice ha sottolineato che, se davvero la precedente detenzione (conclusasi con la liberazione condizionale di data 10.6.1993) l’aveva fortemente segnato come riportato nel certificato medico, mal si comprendeva come in seguito fosse ritornato ripetutamente a delinquere. Si poteva dedurre che la carcerazione subita non avesse avuto su di lui alcun effetto deterrente.\nLa semplice possibilità che si verificasse un’azione autolesiva non permetteva di rinviare sine die l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva, anche perché il condannato poteva essere adeguatamente assistito e curato in carcere. Non c’era dunque incompatibilità fra l’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi ed il trattamento terapeutico cui era sottoposto il condannato.\nIl giudice ha sancito che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito sulla base delle indicazioni del servizio di psichiatria delle strutture carcerarie. Ha menzionato che, se nel tempo sorgevano eventuali problemi maggiori di salute, rimaneva aperta l’alternativa di procedere ad una deroga della forma di esecuzione.\nHa respinto la postulata ammissione al gratuito patrocinio.\ne. Con gravame 23/26.3.2012 RE 1 domanda che sia annullata la citata decisione e che – in via principale – l’incarto sia ritornato al giudice per ripronunciarsi una volta esperiti i necessari accertamenti sul suo stato di salute, che – in via subordinata – la sua incarcerazione sia rinviata a data da stabilire, non appena le sue condizioni saranno migliorate, e che – in via ulteriormente subordinata – sia ordinata l’esecuzione della pena come arresto domiciliare con sorveglianza elettronica.\nIl reclamante rileva che, dopo la citazione dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi intesa alla discussione di tempistiche e modalità dell’esecuzione della pena, avrebbe cominciato a soffrire di attacchi di ansia e sarebbe caduto in uno stato depressivo in seguito alla grave angoscia scaturente dalla prospettiva di dover rientrare in carcere per espiare la pena detentiva inflittagli. Si sarebbe rivolto al suo medico curante, che l’avrebbe inviato al dr. med. __________. Quest’ultimo, che l’avrebbe visto l’1.2.2012, avrebbe constatato come soffrisse di un importante stato ansioso depressivo, di un grave stato di angoscia e di tendenze suicidarie, valutate come credibili. Avrebbe cominciato un trattamento psicoterapeutico con assunzione di antidepressivi e ipnosi. Il medico, che non avrebbe escluso la possibilità di procedere con un trattamento stazionario in una struttura psichiatrica, avrebbe concluso per la sua non carcerabilità ed avrebbe chiesto che le autorità decidessero un metodo alternativo di esecuzione.\nSostiene che il Codice penale contemplerebbe espressamente, all’art. 80, la possibilità di derogare al principio dell’esecuzione della pena detentiva in uno stabilimento chiuso qualora per motivi di salute il detenuto non sia carcerabile in una simile struttura.\nLa valutazione dello stato di salute di un detenuto esulerebbe manifestamente dalle competenze di un giurista. Il giudice potrebbe (e dovrebbe) dunque avvalersi del parere di un esperto per valutare se una persona sia o non sia carcerabile. Non sarebbe plausibile che, quando agli atti esista il parere di uno psichiatra che ha ritenuto la sua non carcerabilità, non si proceda quantomeno all’esecuzione di una valutazione psichiatrica completa da parte di un esperto nominato dal giudice medesimo.\nIl dr. med. __________ avrebbe redatto un nuovo rapporto, nel quale avrebbe dato atto di una situazione rimasta invariata.\nIl giudice, senza sottoporre il caso ad uno psichiatra terzo e neutrale, non avrebbe avuto gli elementi sufficienti per sostenere la di lui carcerabilità e per sconfessare il parere di uno psichiatra esperto che si era espresso in senso opposto. Non si potrebbe stabilire il principio della carcerabilità rinviando eventuali accertamenti alla visita di controllo al momento della carcerazione.\nLa prassi giudiziaria evocata dal giudice non sarebbe perfettamente applicabile al suo caso, dove non si sarebbe unicamente confrontati con tendenze suicidali comuni ad ogni esperienza di carcerazione. Queste sarebbero infatti accompagnate da un importante substrato di turbe psichiche ansioso depressive che non potrebbero essere ignorate e che aggraverebbero il già elevato rischio di suicidalità. Non potrebbe dunque, senza prima eseguire un’adeguata psicoterapia sostenuta da assunzione di farmaci, essere giudicato carcerabile in una struttura come “La Stampa”.\nDelle ulteriori argomentazioni e delle osservazioni del giudice si dirà, per quanto necessario, in seguito in corso di motivazione.\n1. Con decreto 26.3.2012 il presidente della Corte dei reclami penali ha conferito al gravame il postulato effetto sospensivo.\n2. 2.1.\nLa Confederazione e i Cantoni – in applicazione dell’art. 439 cpv. 1 CPP – designano le autorità competenti per l’esecuzione delle pene e delle misure e stabiliscono la relativa procedura."}