{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-119_2012-04-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110921&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=35&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1c60d20acee7769815c49a1670397bc6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.119"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:21", "Checksum": "213cce79b63abbd2178ef64635277cda", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.04.2012 60.2012.119\nRegesto:\nReclamo del condannato contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, in materia di esecuzione della pena. carcerabilità. pericolo di suicidio. certificato medico\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 23/26.3.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1, , patr. da: PR 1, , |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Maurizio Albisetti Bernasconi, sedente in materia di applicazione della pena, sull’esecuzione della pena inflittagli il 22.12.2010 dalla Corte delle assise criminali (inc. GPC __________); |\nrichiamate le osservazioni 27.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi, che postula la reiezione del gravame;\npreso atto che con scritto 30.3/2.4.2012 RE 1 ha comunicato di non replicare;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con decisione 22.12.2010 la Corte delle assise criminali ha ritenuto, tra l’altro, RE 1 (__________) autore colpevole di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta falsità in documenti, di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale, di sottrazione di cose requisite o sequestrate, di infrazione alla legge federale sull’assicurazione contro la disoccupazione e di importazione, acquisto e deposito di monete false.\nLa predetta Corte l’ha condannato, constatata la violazione del principio di celerità e tenuto parzialmente conto del lungo tempo trascorso dai fatti, alla pena detentiva di trenta mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto (decisione 22.12.2010, p. 166 ss., inc. TPC __________), pari, secondo l’indicazione del giudice dei provvedimenti coercitivi, a sessantanove giorni.\nIl 9.6.2011 la Corte di appello e di revisione penale, sedente quale Corte di cassazione e di revisione penale, ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso 11.2.2011 di RE 1 contro il citato giudizio (inc. CARP __________).\nIl Tribunale federale, con sentenza 22.12.2011, ha infine respinto l’impugnativa presentata dall’imputato (inc. TF __________).\nb. L’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, il 3.1.2012, ha invitato RE 1 a contattarlo entro il 17.1.2012 allo scopo di concordare tempi e modalità di espiazione della pena detentiva di trenta mesi, dedotto il carcere preventivo.\nDi seguito, il 18.1.2012, preso atto che il condannato aveva chiesto di essere sentito, ha fissato un’udienza per il 6.2.2012.\nc. Il 6.2.2012 ha avuto luogo l’udienza, presenti Krizia Genini, segretaria giudiziaria dell’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, RE 1 ed il suo legale, per discutere il collocamento iniziale (art. 76 CP) per l’espiazione della pena.\nIl condannato, beneficiario di AVS, ha dichiarato di svolgere qualche lavoretto su chiamata, di essere sempre domiciliato a __________ e di convivere con __________ (parimenti condannata con giudizio 22.12.2010 dalla Corte delle assise criminali).\nL’avv. PR 1, suo legale, ha evidenziato un problema di salute di RE 1, con riferimento al certificato 6.2.2012 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________, che riportava di un forte stato di angoscia, con pericolo di gesti estremi legato alla prospettiva di rientrare in carcere, e concludeva per la non carcerabilità del condannato.\nIl legale ha domandato, vista anche l’età avanzata di RE 1, di vagliare la possibilità di alternative per espiare la pena, per esempio tramite braccialetto elettronico.\nE’ infine stata richiesta l’ammissione al gratuito patrocinio.\nd. Con decisione 12.3.2012 il giudice dei provvedimenti coercitivi, sedente in materia di applicazione della pena, ha fissato per il 16.4.2012, ore 10.00, l’inizio dell’esecuzione della pena detentiva di trenta mesi inflitta ad RE 1, ritenuto che il regime di esecuzione sarebbe stato stabilito dal servizio psichiatrico dopo la visita di entrata da effettuare lo stesso giorno.\nIl giudice, riassunti i reati oggetto della condanna, il tema dell’udienza 6.2.2012 ed il tenore del certificato medico 6.2.2012 redatto dal dr. med. __________, ha valutato – sulla base della giurisprudenza del Tribunale federale, esposta nella decisione – se il condannato potesse iniziare l’esecuzione della pena comminatagli presso il penitenziario “La Stampa”, se la stessa dovesse essere rinviata o se si dovesse fare capo ad una delle deroghe alle forme di esecuzione in applicazione dell’art. 80 CP.\nHa rilevato che il carcere penale “La Stampa” era annoverato tra gli stabilimenti (chiusi) in grado di garantire l’esecuzione di misure stazionarie ed ambulatoriali. Le strutture carcerarie ticinesi disponevano di un servizio psichiatrico che permetteva la presa a carico terapeutica specializzata per l’esecuzione dei trattamenti ambulatoriali e stazionari. Era dunque in grado di effettuare un trattamento antidepressivo idoneo ad arginare un eventuale rischio di suicidio, abbastanza frequente nella realtà carceraria.\nNulla ostava a che lo stesso dr. med. __________ continuasse il trattamento psichiatrico in corso con sedute presso lo stabilimento di esecuzione. RE 1 avrebbe pertanto potuto usufruire, durante l’esecuzione della pena, della medesima cura specialistica che seguiva da qualche settimana. Ha aggiunto che il condannato, in passato, aveva già espiato diverse pene, senza che mai fossero emersi problemi maggiori di carattere medico o si fossero verificati atti di autolesionismo."}