{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-114_2012-04-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110839&nX40_KEY=4711129&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1a3d9a31ea454976e845d798f53f8e90"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2012.114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.04.2012 60.2012.114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:17:40", "Checksum": "42d11991f69687d6d732d175f4e3adec", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 04.04.2012 60.2012.114\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante\n\nsedente per statuire sull’istanza 15/22.03.2012 presentata da\npremesso che la richiesta datata 15.03.2012 è giunta al Ministero pubblico il 16.03.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 21/22.03.2012, preavvisando favorevolmente la richiesta;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche in data 30.06.2004 IS 1 è stato interrogato in sede di polizia, poiché nel suo portamonete (che gli era stato sottratto il giorno precedente) è stato rinvenuto un sacchetto minigrip e un sacchetto di cellophane con tracce di cocaina (AI 1 – inc. MP __________);\nche a seguito di ciò è stato aperto un procedimento penale a suo carico sfociato nel decreto di accusa 4.08.2004 emanato dall’allora procuratore pubblico Marco Villa, e meglio come ivi descritto (DA __________);\nche il citato decreto è passato in giudicato il 13.09.2004;\nche con la presente istanza – trasmessa dal Ministero pubblico, per competenza, a questa Corte – IS 1 postula la trasmissione, in copia, del surriferito decreto di accusa;\nche a suffragio della sua domanda precisa in particolare di aver trovato un posto di lavoro stagionale a __________ e che necessiterebbe copia del suddetto decreto, essendogli stato richiesto dall’Ufficio degli stranieri;\nche, come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta;\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato ai sensi del CPP TI) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;\nche come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);\nche inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);\nche lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;\nche nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella sua istanza e la finalità della sua richiesta – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del decreto di accusa 4.08.2004 (DA __________) emanato a suo carico, poiché il procedimento penale (nel frattempo archiviato) l’ha interessato personalmente in veste di parte;\nche a ciò aggiungasi che egli deve presentare il decreto d’accusa in questione all’Ufficio degli stranieri;\nche di conseguenza il decreto di accusa 4.08.2004 (DA __________) viene trasmesso, in copia, all’istante unitamente alla presente decisione;\nche essendo stato il qui istante già parte al procedimento penale nel frattempo archiviato, si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}