3.3. Si rileva, come già riportato sopra, che il reclamante non ha contestato le tariffe orarie applicate dal magistrato inquirente, così come pure la detrazione (./. h 0.30) dei costi legati alla stesura ed all’invio della nota professionale in questione (reclamo 21.3.2012). 3.4. L’IVA esposta dall’avv. PR 1 nel suo reclamo 21.3.2012 (pari a CHF 283.80) non può inoltre essere riconosciuta, contrariamente a quanto stabilito dal procuratore pubblico, essendo RE 1 domiciliato all’estero [art. 8 cpv. 1 legge federale del 12.6.2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. sentenza CRP 3.9.2008, inc. __________].