che il 12.06.2006 l’allora sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha decretato il non luogo a procedere nei confronti di PI 2 per i reati di lesioni gravi (art. 122 CP) e lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP), avendo stabilito che non vi era alcun nesso di causalità tra il comportamento assunto da quest’ultimo l’11.05.2005 e lo stato fisico in cui versava PI 3 il giorno dell’emanazione della decisione (decreto di non luogo a procedere 12.06.2006, NLP __________ – inc. MP __________); che avverso il suddetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI all’allora Camera dei ricorsi penali;