{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-09-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-106_2012-09-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112012&nX40_KEY=4711125&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "96dd3771c70ed5708ddd06bb63c445c0"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2012.106"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.09.2012 60.2012.106"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ispezione degli atti. padre e sorella di una persona defunta quali istanti"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:19:26", "Checksum": "b334118699ac93a2c4d76aecea3c54d5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 25.09.2012 60.2012.106\nRegesto:\nIstanza di ispezione degli atti. padre e sorella di una persona defunta quali istanti\n\n\nche l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: \"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione\";\nche gli istanti non hanno prodotto alcun documento ufficiale attestante il loro effettivo rapporto di parentela con ┼PI 3;\nche dagli atti del procedimento penale in questione emerge in ogni caso che IS 1 é il padre del defunto ┼PI 3 e che quest’ultimo non aveva figli e quindi è certamente erede legale;\nche in siffatte circostanze nella fattispecie in esame – stante i motivi apportati nella presente richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG perlomeno da parte di IS 1, in qualità di genitore, ad esaminare gli atti del procedimento penale archiviato inerente al di lui figlio PI 3, nel frattempo deceduto;\nche di conseguenza IS 1 è autorizzato ad esaminare e, se del caso, a fotocopiare, presso questa Corte l’incarto MP __________, l’incarto __________ della Pretura penale e l’incarto CCRP __________ inerenti a ┼PI 3, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni;\nche l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;\nche stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nvisto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}