"Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione"; che nella fattispecie in esame – nonostante abbia omesso di precisare i motivi che stanno alla base della sua richiesta – appare adempiuto un interesse giuridico da parte dello Studio legale istante ai sensi dell’art. 62 cpv.