Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 173, 174 e 321 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1. 3. Rimedio di diritto: