Il fatto poi che il querelato abbia curato la reclamante - durante il loro matrimonio - per delle malattie generiche ed ordinarie, quali ad esempio il raffreddore e/o l’influenza, come risulta dai documenti allegati al presente reclamo, non significa che lo stesso sia il suo medico curante per quanto riguarda questioni psicologiche, e che lo stesso sia quindi – in tale ambito – venuto a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale. In queste circostanze, in assenza del presupposto oggettivo si deve necessariamente confermare il decreto di non luogo a procedere anche per il reato di cui all’art. 321 CP. 5. Il gravame è respinto.