In tale ambito, quindi in veste privata e non di medico curante dell’ex-moglie, PI 1 è venuto a conoscenza di quanto indicato nelle osservazioni incriminate, come da lui stesso confermato. Il fatto poi che il querelato abbia curato la reclamante - durante il loro matrimonio - per delle malattie generiche ed ordinarie, quali ad esempio il raffreddore e/o l’influenza, come risulta dai documenti allegati al presente reclamo, non significa che lo stesso sia il suo medico curante per quanto riguarda questioni psicologiche, e che lo stesso sia quindi – in tale ambito – venuto a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale.