L’intenzione, anche sotto forma di dolo eventuale, deve riguardare tutti i fatti che rendono il comportamento illecito. Si tratta dei fatti che danno all’informazione il suo carattere segreto, che fondano la qualità professionale prevista dall’art. 321 cifra 1 CP, che creano il legame necessario tra il segreto e la professione ed infine che realizzano la rivelazione ad una persona non autorizzata. Se il segreto è stato reso accessibile per negligenza, il comportamento non è quindi punibile (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 80 e ss.).