Tale diritto alla levata del segreto è strettamente personale. Il consenso non è subordinato ad alcuna esigenza di forma; può essere espresso, tacito o risultare da atti concludenti. L’atto delittuoso consiste quindi a rendere il segreto accessibile ad una persona non autorizzata. In ragione del loro dovere di mantenere il segreto, le persone menzionate all’art. 321 cifra 1 CP si trovano in una posizione di garante e possono commettere l’infrazione anche per omissione. Il segreto deve essere custodito anche nei confronti di un’autorità, salvo l’autorità disciplinare e le ipotesi di cui all’art. 321 cifra 3 CP.