Ciò che comporta due ipotesi: qualcuno confida un segreto alla persona in quanto la stessa esercita una delle professioni menzionate oppure si tratta di un segreto che il professionista apprende nell’esercizio delle sue funzioni, anche all’insaputa del cliente (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 25 e ss.). Tramite il consenso dell’interessato, il segreto può essere reso accessibile. Tale consenso dev’essere dato dalla persona titolare del segreto, segnatamente colui che ha un interesse al mantenimento dello stesso e che non deve necessariamente essere la persona che ha comunicato l’informazione (DTF 97 II 370). Tale diritto alla levata del segreto è strettamente personale.