4.2. La lista delle professioni enumerate è esaustiva. L’infrazione presuppone l’esistenza di un segreto, concernente un fatto, che non deve essere già noto. Deve inoltre esserci un interesse a che il segreto resti confidenziale (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 19 e ss.). La persona che esercita una delle professioni enumerate all’art. 321 cifra 1 CP, deve essere venuta a conoscenza del segreto nell’ambito di tale professione. Ciò che comporta due ipotesi: