Il decreto impugnato è quindi, sotto tale aspetto, meritevole di tutela. 4. 4.1. A carico di PI 1 viene poi ipotizzato il reato di violazione del segreto professionale giusta l’art. 321 cifra 1 CP secondo cui gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.