3.2. L’onore protetto giusta l’art. 173 CP è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 5 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., art. 173 CP n. 1). Gli art. 173 ss. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti.