{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-104_2012-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110786&nX40_KEY=4711122&nTrefferzeile=19&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f9f71e0089dcf74c630a90928819813"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2012.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2012.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:20:59", "Checksum": "ed51705d829c8a24828316529e654d09", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2012.104\nRegesto:\nReclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale\n\n4.2.\nLa lista delle professioni enumerate è esaustiva. L’infrazione presuppone l’esistenza di un segreto, concernente un fatto, che non deve essere già noto. Deve inoltre esserci un interesse a che il segreto resti confidenziale (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 19 e ss.).\nLa persona che esercita una delle professioni enumerate all’art. 321 cifra 1 CP, deve essere venuta a conoscenza del segreto nell’ambito di tale professione. Ciò che comporta due ipotesi: qualcuno confida un segreto alla persona in quanto la stessa esercita una delle professioni menzionate oppure si tratta di un segreto che il professionista apprende nell’esercizio delle sue funzioni, anche all’insaputa del cliente (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 25 e ss.).\nTramite il consenso dell’interessato, il segreto può essere reso accessibile. Tale consenso dev’essere dato dalla persona titolare del segreto, segnatamente colui che ha un interesse al mantenimento dello stesso e che non deve necessariamente essere la persona che ha comunicato l’informazione (DTF 97 II 370). Tale diritto alla levata del segreto è strettamente personale. Il consenso non è subordinato ad alcuna esigenza di forma; può essere espresso, tacito o risultare da atti concludenti.\nL’atto delittuoso consiste quindi a rendere il segreto accessibile ad una persona non autorizzata. In ragione del loro dovere di mantenere il segreto, le persone menzionate all’art. 321 cifra 1 CP si trovano in una posizione di garante e possono commettere l’infrazione anche per omissione. Il segreto deve essere custodito anche nei confronti di un’autorità, salvo l’autorità disciplinare e le ipotesi di cui all’art. 321 cifra 3 CP. Il fatto che il terzo non autorizzato sia lui stesso tenuto a mantenere il segreto non esclude la commissione dell’infrazione (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 67 e ss.).\nTale infrazione può essere commessa unicamente intenzionalmente. L’intenzione, anche sotto forma di dolo eventuale, deve riguardare tutti i fatti che rendono il comportamento illecito. Si tratta dei fatti che danno all’informazione il suo carattere segreto, che fondano la qualità professionale prevista dall’art. 321 cifra 1 CP, che creano il legame necessario tra il segreto e la professione ed infine che realizzano la rivelazione ad una persona non autorizzata. Se il segreto è stato reso accessibile per negligenza, il comportamento non è quindi punibile (B. CORBOZ, op. cit., art. 321 CP n. 80 e ss.).\n4.3.\nPresupposto oggettivo della disposizione di cui all’art. 321 CP è quindi il fatto di svelare un segreto ad uno dei professionisti indicati e nell’ambito della loro professione o di cui gli stessi hanno avuto conoscenza nell’esercizio della stessa o in occasione dei loro studi.\nSe l’informazione è comunicata agli stessi in quanto persone private, l’art. 321 CP non trova applicazione (PC CP - M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL, art. 321 CP n. 26 e ss).\nOra, dopo il passaggio incriminato, PI 1 specifica che “a tale conclusione giungo dopo anni di convivenza con laRE 1, pluriannuale terapia di coppia in comune, nonché grazie alle mie nozioni professionali” (osservazioni 31.12.2011/5.1.2012).\nIn siffatte circostanze, questa Corte non può che confermare la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente secondo cui “le incriminate dichiarazioni, seppur di chiara configurazione tecnico-medica, non si fondano sulla circostanza che tra querelato e querelante vi fosse un rapporto professionale, bensì sul fatto che i due fossero coniugi” (decreto di non luogo a procedere 7.3.2012, p. 2, NLP __________).\nPer stessa ammissione della reclamante infatti, unitamente all’ex-marito, quest’ultima ha seguito una terapia di coppia presso i dr. med. __________ e __________ (cfr. verbale di interrogatorio 26.5.2011 di RE 1, p. 4, in rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 29.11.2011, AI 8, inc. MP __________).\nIn tale ambito, quindi in veste privata e non di medico curante dell’ex-moglie, PI 1 è venuto a conoscenza di quanto indicato nelle osservazioni incriminate, come da lui stesso confermato.\nIl fatto poi che il querelato abbia curato la reclamante - durante il loro matrimonio - per delle malattie generiche ed ordinarie, quali ad esempio il raffreddore e/o l’influenza, come risulta dai documenti allegati al presente reclamo, non significa che lo stesso sia il suo medico curante per quanto riguarda questioni psicologiche, e che lo stesso sia quindi – in tale ambito – venuto a conoscenza di informazioni coperte dal segreto professionale.\nIn queste circostanze, in assenza del presupposto oggettivo si deve necessariamente confermare il decreto di non luogo a procedere anche per il reato di cui all’art. 321 CP.\n5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’insorgente, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 173, 174 e 321 CP, 309 - 310, 322, 385 e 393 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Il reclamo è respinto.\n2. La tassa di giustizia di CHF 300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 350.-- (trecentocinquanta), sono poste a carico di RE 1.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}