{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-104_2012-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110786&nX40_KEY=4921773&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f9f71e0089dcf74c630a90928819813"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2012.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:34", "Checksum": "f1a4513b89b3b3505f32c7f4cf06cca4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2012.104\nRegesto:\nReclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale\n\n3.2.\nL’onore protetto giusta l’art. 173 CP è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 5 ss.; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., art. 173 CP n. 1).\nGli art. 173 ss. CP proteggono l’onore personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d’onore, ossia di comportarsi secondo le regole e gli usi riconosciuti. La norma tutela l'onore, che è uno dei diritti della personalità, da esternazioni di terzi suscettibili di provocare disprezzo – ossia pregiudizio alla considerazione sociale – per comportamenti o particolarità individuali moralmente riprovevoli (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2. ed., art. 173 CP n. 2 a 8). Sfuggono a tale protezione, per contro, quelle espressioni che, senza farla apparire spregevole, offuscano la reputazione di cui una persona gode nel proprio ambito professionale o politico o l’opinione che essa ha di sé stessa (StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, Zurigo/S. Gallo 2008, n. 1 ss. ad vor art. 173 CP; BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., n. 5 ss. ad vor art. 173 CP; DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 6B_600/2007 del 22.2.2008).\nSe l'allegazione sia tale da nuocere alla reputazione di una persona è una questione da decidere non secondo il senso che possono averle dato quelli che l'hanno sentita, ma secondo il senso che essa ha in base ad un'interpretazione oggettiva, ovvero secondo il senso che, nelle circostanze concrete, le attribuisce l'uditore o il lettore non prevenuto (cfr. DTF 128 IV 53, 119 IV 44; REP. 1995, 9; B. CORBOZ, op. cit., art. 173 CP n. 42; S. TRECHSEL, op. cit., art. 173 ss. CP n. 11; StGB PK – S. TRECHSEL / V. LIEBER, op. cit., n. 11 ad vor art. 173 CP).\nL’intenzionalità si deve riferire all’affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare “animus iniurandi”, bastando che l’autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 173 CP n. 7 s.).\n3.3.\nOggetto della querela penale 20/22.2.2012 sono le osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che PI 1 ha inviato a questa Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (inc. CRP __________).\nLa reclamante ritiene lesivo del suo onore penalmente protetto giusta gli art. 173 ss. CP, in particolare, il seguente passaggio (querela penale 20/22.2.2012, p. 2): “(…). Faccio presente che l’istante (ndr: RE 1) presenta un profilo psicologico labile, inaffidabile, in relazione ad una caratteropatia narcisistico-paranoide, il tutto associato ad una mania persecutoria. (…)”.\nOra, come detto al considerando precedente, per determinare se un’affermazione sia lesiva dell’onore non ci si deve fondare sul senso che le dà la persona interessata, ma sul senso che nelle circostanze concrete le attribuisce un destinatario non prevenuto, tenendo conto del contesto (interpretazione oggettiva) nel quale la stessa è stata espressa.\nLa lettura integrale dello scritto incriminato permette di dire che il querelato ha cercato di portare la sua versione dei fatti, nell’ambito di un procedimento penale nel quale lui è stato, tra gli altri, querelato/denunciato sempre da RE 1 per titolo di vie di fatto e aggressione.\nLe affermazioni riportate nello scritto non conferiscono l’impressione che a RE 1 manchino quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto.\nNella valutazione della valenza di un’esternazione, deve come detto essere considerato anche il contesto in cui essa è stata proferita, poiché un’identica espressione può avere valenze diverse a dipendenza dell’ambito in cui essa è stata fatta. Nel caso concreto le osservazioni del querelato sono pervenute a codesta Corte, la quale ha dovuto determinarsi sul procedimento penale pendente tra le parti nell’ambito dell’inc. CRP __________.\nLo scritto è pertanto stato inviato ad una cerchia ristretta di persone perfettamente coscienti del particolare contesto in cui le affermazioni esposte sono state formulate, segnatamente i rapporti alquanto tesi tra gli ex-coniugi [cfr., in analogia, la giurisprudenza di cui alla sentenza 2.9.2009 dell’allora Corte di cassazione e di revisione penale in re G.S., inc. __________, confermata dall’Alta Corte il 22.12.2009 (inc. 6B_906/2009)].\nIl decreto impugnato è quindi, sotto tale aspetto, meritevole di tutela.\n4. 4.1.\nA carico di PI 1 viene poi ipotizzato il reato di violazione del segreto professionale giusta l’art. 321 cifra 1 CP secondo cui gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.\nSono parimenti puniti gli studenti che rivelano un segreto di cui hanno avuto notizia nel corso dei loro studi.\nLa rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione dell’esercizio della professione o dopo la fine degli studi.\nAi sensi della cifra 2 di tale disposizione, la rivelazione non è punibile, quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.\n"}