{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-04-26", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-104_2012-04-26.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110786&nX40_KEY=4921773&nTrefferzeile=23&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5f9f71e0089dcf74c630a90928819813"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2012.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:34", "Checksum": "f1a4513b89b3b3505f32c7f4cf06cca4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 26.04.2012 60.2012.104\nRegesto:\nReclamo contro il decreto di non luogo a procedere. diffamazione. calunnia. violazione del segreto professionale\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nValentina Item, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 20/21.3.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 7.3.2012 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua querela 20/22.2.2012 nei confronti di PI 1, __________, per titolo di diffamazione, calunnia e violazione del segreto professionale (NLP __________); |\nrichiamate le osservazioni 22/23.3.2012 del magistrato inquirente, mediante le quali si riconferma nelle motivazioni contenute nel decreto impugnato, rimettendosi – nel contempo – al giudizio di questa Corte;\nrichiamate le osservazioni 29.3/3.4.2012 di PI 1, mediante le quali chiede la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na.Con esposto 20/22.2.2012 RE 1 ha sporto querela nei confronti di PI 1, dal quale è separata legalmente dal 2009, per titolo di diffamazione, calunnia e violazione del segreto professionale, in relazione al contenuto delle osservazioni 31.12.2011/5.1.2012 che lo stesso ha presentato presso questa Corte nell’ambito di un procedimento penale pendente tra le parti (cfr. inc. CRP __________).\nb. Con decisione 7.3.2012 il magistrato inquirente ha decretato il non luogo a procedere in capo al suddetto procedimento penale, in mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati in sede di querela (NLP __________).\nc. Con tempestivo gravame RE 1 chiede l’annullamento del decreto impugnato e l’apertura di un “procedimento penale” a carico di PI 1 (reclamo 20/21.3.2012, p. 2).\nLa reclamante contesta la conclusione alla quale è giunto il magistrato inquirente, sostenendo che il querelato è stato ufficialmente anche suo medico curante. A riprova di ciò la stessa allega al reclamo delle fatture nonché delle ricette ad opera di PI 1.\nin diritto\n1. 1.1.\nGiusta i combinati art. 310 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CPP le parti possono impugnare, entro dieci giorni (art. 396 cpv. 1 CPP), il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla giurisdizione di reclamo.\nCon il gravame si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP).\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.\nIn particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame, inoltrato il 20/21.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro il decreto di non luogo a procedere 7.3.2012 (NLP __________), è tempestivo.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\nRE 1, quale accusatrice privata, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio.\nIl reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine.\n2. Il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere è accolto, segnatamente, in presenza di sufficienti indizi di reato (art. 309 cpv. 1 lit. a CPP), se (contrariamente al giudizio del procuratore pubblico) sono adempiuti gli elementi costitutivi di un reato o i presupposti processuali (art. 310 cpv. 1 lit. a CPP), qualora non sono intervenuti impedimenti a procedere (art. 310 cpv. 1 lit. b CPP) o quando non si giustifica di rinunciare all’azione penale per uno dei motivi di cui all’art. 8 CPP (art. 310 cpv. 1 lit. c CPP).\nSi ricorda che l’azione penale - per principio - è essenzialmente pubblica (art. 7 cpv. 1 CPP) e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico, per cui non può essere lasciata all’arbitrio o al sentimento soggettivo delle parti, ma deve fondarsi su oggettivi, concreti e sufficienti elementi indizianti. In questo senso non basta una diversa interpretazione delle risultanze da parte del reclamante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento.\n3. 3.1.\nA carico di PI 1 sono innanzitutto stati ipotizzati i reati di diffamazione giusta l’art. 173 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, 2. ed., art. 173 CP n. 1 ss.)] e calunnia giusta l’art. 174 cifra 1 CP [secondo cui è punito chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto (BSK Strafrecht II – F. RIKLIN, op. cit., art. 174 CP n. 1 ss.)].\n"}