Data la particolare situazione, e considerato come il motivo che ha reso irricevibile il gravame è intervenuto dopo la presentazione dello stesso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati gli art. 212, 220 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1.In quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è irricevibile. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: