Anche con riferimento all’art. 81 LTF (in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata), il Tribunale federale non entra nel merito di un gravame in mancanza di un interesse attuale e pratico del ricorrente, ritenendo che debba occuparsi di problemi concreti e non teorici, in applicazione del principio di economia di procedura.