{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-101_2012-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110994&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "95476b2faab5aa636352082f4efec6db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvediemnti coercitivi in materia di carcerazione preventiva, ricevibilità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:26", "Checksum": "0637bb2d33c7a0179576a73ca260d652", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.101\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvediemnti coercitivi in materia di carcerazione preventiva, ricevibilità\n\n1.3.\nRE 1 è deceduto quattro giorni dopo la presentazione del gravame.\nDi principio occorre ricordare che il decesso dell’imputato comporta estinzione dell’azione penale. Ciò esclude di principio l’emanazione di una decisione.\nConsiderato l’intervenuto decesso, è inoltre venuto meno l’interesse attuale all’emanazione della decisione.\nOccorre quindi chinarsi preliminarmente sulla questione a sapere se un interesse anche solo virtuale in capo agli eredi sia sufficiente per entrare nel merito del gravame.\n1.3.1.\nInterpellato a proposito da questa Corte, il patrocinatore del defunto reclamante ha comunicato che la sorella e la moglie desiderano che la decisione su reclamo ex art. 222 CPP sia emanata per avere una verifica sull’effettiva validità della detenzione preventiva.\n1.3.2.\nIl presupposto della legittimazione è concretizzato dall’art. 382 cpv. 1 CPP: sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa.\nPer stabilire se sia dato un interesse giuridicamente protetto secondo l’art. 382 cpv. 1 CPP, è necessario considerare la disposizione violata ed il bene giuridico difeso. Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), legittimato è colui che subisce l’illecito. In caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare legittimati coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell’azione delittuosa (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).\nL’interesse giuridicamente protetto implica che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che impugna (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 382 CPP n. 2); talvolta è sufficiente un interesse solo virtuale (Commentario CPP – M. MINI, art. 382 CPP n. 5).\nQuanto alla nozione di parti, si fa riferimento agli art. 104 e 105 CPP, che includono l’accusatore privato (art. 104 cpv. 1 lit. b CPP).\n1.3.3.\nSotto la vigenza dell’art. 88 della vecchia OG il Tribunale federale ha ritenuto che, di principio, un detenuto posto in libertà non avesse un interesse pratico ed attuale da far valere in una procedura di ricorso di diritto pubblico contro la sua carcerazione: la censura di violazione dell’art. 5 CEDU e dei diritti di difesa conferiti dalla Costituzione e dalla legge potevano essere sollevati nell’ambito della procedura di indennizzo.\nSolo eccezionalmente il Tribunale federale rinunciava all’esigenza dell’interesse attuale e pratico, se confrontato con una censura che, come tale, poteva ripresentarsi in modo simile in altre situazioni, la cui soluzione presentava un significato fondamentale e se era dato un interesse pubblico sufficiente (DTF 125 I 394).\nAnche con riferimento all’art. 81 LTF (in virtù del quale ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e ha un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata), il Tribunale federale non entra nel merito di un gravame in mancanza di un interesse attuale e pratico del ricorrente, ritenendo che debba occuparsi di problemi concreti e non teorici, in applicazione del principio di economia di procedura.\nIn una recente sentenza, il Tribunale federale ha ammesso che, in presenza di circostanze particolari, può esaminare nel merito un ricorso (in materia di libertà personale) nonostante la scarcerazione del ricorrente. Queste circostanze particolari sono realizzate ad esempio in un caso di manifesta violazione della CEDU e nel quale la riparazione chiesta dal ricorrente poteva essergli accordata immediatamente, mediante l’accertamento di questa lesione e una riparazione dei costi a lui più favorevole, e ciò al fine di garantire una via giudiziaria effettiva davanti ad un’istanza nazionale, giusta l’art. 13 CEDU (DTF 136 I 274).\nNel caso specifico, una persona arrestata era stata tradotta avanti il giudice dell’arresto solo 65 ore dopo il fermo, in violazione dell’art. 5 § 3 CEDU e della relativa giurisprudenza del Tribunale federale che consente al massimo un termine di 48 ore per la comparizione.\n1.3.4.\nIl gravame qui in esame mira esclusivamente a contestare l’esistenza dei presupposti per ordinare la carcerazione preventiva.\nÈ manifesto che queste contestazioni non realizzino un caso particolare ai sensi della surriferita giurisprudenza del TF, tale da giustificare l’esame del merito nonostante il decesso.\n1.3.5\nCi si può chiedere se l’intervenuto decesso in carcere possa giustificare un esame a posteriore delle condizioni della carcerazione preventiva.\nConsiderato come comunque il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale riferito al decesso in carcere del defunto reclamante, se di rilievo, il quesito sarà chiarito in quella sede.\n1.3.6.\nIn ragione dell’intervenuto decesso del reclamante nelle more del reclamo, e richiamato quanto esposto, venuto meno l’interesse attuale, il gravame è irricevibile.\n2. Data la particolare situazione, e considerato come il motivo che ha reso irricevibile il gravame è intervenuto dopo la presentazione dello stesso, non si prelevano tassa di giustizia e spese.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 212, 220 ss., 379 ss. e 393 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1.In quanto non divenuto privo d’oggetto il reclamo è irricevibile.\n2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.\n3. Rimedio di diritto:"}