{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-101_2012-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110994&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "95476b2faab5aa636352082f4efec6db"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.101"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.101"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la decisione del giudice dei provvediemnti coercitivi in materia di carcerazione preventiva, ricevibilità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:26", "Checksum": "0637bb2d33c7a0179576a73ca260d652", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 09.05.2012 60.2012.101\nRegesto:\nReclamo contro la decisione del giudice dei provvediemnti coercitivi in materia di carcerazione preventiva, ricevibilità\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nValentina Item, vicecancelliera |\nsedente per statuire sul reclamo 20.3.2012 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nla decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin (inc. GPC __________) che ha ordinato la sua carcerazione preventiva in relazione al procedimento penale inc. MP __________; |\nritenuto che in data 24.3.2012 il reclamante è deceduto in carcere, come da comunicazione 26.3.2012 del Ministero pubblico;\nrichiamate le osservazioni 27/28.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi Ursula Züblin, mediante le quali afferma che al momento dell’emanazione della decisione erano dati i presupposti per la conferma della domanda di carcerazione, e per il resto rinvia alla decisione impugnata e si rimette al giudizio di questa Corte;\nritenuto che in data 28.3.2012 questa Corte ha interpellato il patrocinatore del reclamante circa la sussistenza di circostanze particolari tali da giustificare l’emanazione della decisione in assenza di un interesse giuridico attuale;\npreso atto dello scritto 5/6.4.2012 del patrocinatore mediante il quale comunica che la sorella e la moglie del defunto desiderano che la decisione su reclamo ex art. 222 CPP sia emanata per avere una verifica sull’effettiva validità della detenzione preventiva;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. A seguito di una colluttazione avvenuta a __________ la sera dell’__________, RE 1 è stato fermato. Sentito prima in polizia (il 9.3.2012) e poi dal procuratore pubblico (il 10.3.2012), la sua carcerazione preventiva è stata richiesta da quest’ultimo il medesimo giorno per le ipotesi di reato di omicidio intenzionale tentato, lesioni gravi, semplici e disobbedienza a decisioni dell’autorità.\nb.Il medesimo giorno, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha indetto l’udienza (inc. GPC __________).\nIn data 12.3.2012, il magistrato ha ordinato la carcerazione preventiva del reclamante, per un periodo di un mese (accogliendo solo parzialmente la richiesta del procuratore pubblico di due mesi).\nIl magistrato ha ammesso l’esistenza di gravi e sufficienti indizi di colpevolezza in base alle parziali ammissioni del reclamante, sommate a quanto riferito da __________ e dalla moglie separata del reclamante.\nHa pure ammesso l’esistenza di un pericolo di collusione, sia con __________ (rispetto al quale era necessario procedere con un confronto), sia rispretto alla moglie separata.\nIl magistrato ha lasciato aperta la questione a sapere se fosse dato anche un pericolo di recidiva ed un pericolo di commissione di un grave crimine.\nc. Contro tale decisione il reclamante ha interposto gravame, affermando in sostanza di non essere autore del reato, ma di essersi limitato unicamente a difendersi, esercitando quindi una legittima difesa con il coltellino tuttofare.\nContesta che __________ possa essere qualificato di vittima della situazione, essendo stato quest’ultimo ad affrontarlo con fare aggressivo e munito di un’arma (bastone tattico), impedendogli in tal modo l’unica via di fuga.\nContesta categoricamente la versione dei fatti fornita da __________ e dalla di lui moglie separata: quest’ultima, indicata quale ragazza di __________, avrebbe preso parte a favore di quest’ultimo.\nIl reclamante contesta l’esistenza di un pericolo di collusione, in quanto __________ e la sua ragazza (ovvero la moglie separata del reclamante) avrebbero avuto tutto il tempo per concordare e confezionare le loro versioni, nel tragitto tra il luogo dei fatti e l’ospedale, subito dopo i fatti incriminati.\nInoltre, se ammesso un pericolo di collusione, lo stesso sarebbe dato anche in capo all’altro protagonista dell’episodio violento. Infine sarebbe difficile anche solo credere che il reclamante possa inquinare le versioni dell’altro protagonista e della sua ragazza (moglie separata del reclamante).\nIl reclamante contesta pure il pericolo di recidiva o di possibile commissione di un grave reato, così come ritiene che, in base al principio della proporzionalità, esisterebbero delle misure sostitutive idonee (quali l’obbligo di dimora presso il proprio domicilio e il divieto di contattare __________ e la moglie separata) in luogo della carcerazione preventiva.\nin diritto\n1. 1.1.\nA’ sensi dell’art. 222 CPP il carcerato [e il procuratore pubblico (decisioni TF 1B_64/2011 del 17.2.2011, 1B_65/2011 del 22.2.2011 e 1B_83/2011 del 24.2.2011)] può impugnare dinanzi alla giurisdizione di reclamo le decisioni che ordinano, prorogano o mettono fine alla carcerazione preventiva (art. 224 ss. CPP) o di sicurezza (art. 229 ss. CPP). E’ fatto salvo l’art. 233 CPP.\nIl reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all’art. 390 CPP per la forma scritta e all’art. 385 CPP per la motivazione.\nIn particolare il reclamo deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP).\n1.2.\nIl gravame, presentato il 20.3.2012 alla Corte dei reclami penali, competente ex art. 62 cpv. 2 LOG, contro la decisione 12.3.2012 del giudice dei provvedimenti coercitivi in materia di carcerazione preventiva (inc. GPC__________), è tempestivo.\nRE 1, quale imputato e quale persona in stato di carcerazione preventiva, era pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP.\nLe esigenze di forma e di motivazione sono rispettate.\n"}