4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG. 5. Nella fattispecie in esame – nonostante gli istanti abbiano omesso di precisare i motivi della loro richiesta come esatto dall’art. 62 cpv.