infatti il reclamante, pur ottenendo ragione, si troverebbe di nuovo imputato. L’incarto viene ritornato al procuratore pubblico, che dovrà concedere ad RE 1, giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, la possibilità di quantificare le proprie pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale, le quali dovranno essere determinate nel dispositivo del nuovo decreto di abbandono. 6. Il gravame è accolto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili sono poste a carico dello Stato. Per questi motivi, richiamati gli art. 81, 309 - 310, 318, 322, 385 e 393 ss., 421, 426 e 429 CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto ai sensi del considerando 5.4. 2.