Considerando come il decreto di abbandono debba essere completato per gli indennizzi, occorrerà anche ridecidere e pronunciarsi sulla suddivisione delle spese di procedura tra i due decreti (di abbandono e di accusa). Se risultasse che i citati atti istruttori sono stati allestiti per accertare la punibilità di RE 1 in relazione al reato di violenza carnale, in applicazione dell’art. 423 CPP dette spese andranno poste a carico dello Stato.