1 prima frase CPP). In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l’apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento (art. 426 cpv. 2 CPP). 5. 5.1. Il decreto di abbandono impugnato non contiene né la discussione, né la determinazione del risarcimento e della riparazione del torto morale cui RE 1, di principio, avrebbe diritto - vista tra l’altro la carcerazione preventiva sofferta dal 27.06. al 17.10.2005. Pertanto, sono state violate, da parte del magistrato inquirente, le norme sull’indennizzo e la riparazione del torto morale: art. 421 cpv.