3.4. Pertanto, la comunicazione di cui all’art. 318 cpv. 1 CPP è obbligatoria e pure riferita alla documentazione e quantificazione delle pretese per indennizzo e risarcimento del torto morale. 4. Giusta l’art. 423 CPP, le spese procedurali sono di principio sostenute dalla Confederazione o dal Cantone che ha condotto il procedimento; sono fatte salve disposizioni derogatorie del CPP. In caso di condanna, l’imputato sostiene le spese procedurali (art. 426 cpv. 1 prima frase CPP).