1 CPP e la successiva decisione. In questo senso, la dottrina indica che il procuratore pubblico deve ingiungere alle parti, che potrebbero vantare tali pretese, di notificarle (ZK StPO - N. LANDSHUT, art. 318 CPP n. 4; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1244 nota 105). Più in generale, e con riferimento anche all’art. 429 cpv. 2 in fine CPP, la documentazione che quantifica e comprova le pretese per indennizzo e torto morale rientra nel concetto più ampio di istanza probatoria dell’art. 318 cpv. 1 in fine CPP.