3.2. Nelle proprie osservazioni, il magistrato inquirente rileva che lo “scopo esclusivo” dell’art. 318 CPP sarebbe quello di impartire alle parti il termine per presentare istanze probatorie. Ciò sarebbe stato inutile nel presente caso (osservazioni 7/8.04.2011, p. 2). A torto. Il Messaggio non esclude che la comunicazione scritta sull’imminente chiusura dell’istruzione formale e l’emanazione del decreto di abbandono (rispettivamente dell’atto di accusa) serva all’imputato per quantificare la propria pretesa di indennizzo e riparazione del torto morale (FF 2006 p. 1173, 1174).