L’annuncio per iscritto dell’imminente chiusura dell’istruzione deve perciò avvenire, secondo il chiaro ed univoco testo di legge, anche in caso di previsto abbandono. L’esito prospettato della conclusione dell’istruzione formale non è vincolante: il magistrato inquirente può, dopo la comunicazione scritta alle parti, ancora cambiare il proprio orientamento (BSK StPO - S. STEINER, art. 318 CPP n. 2, 5; CR CPP - P. CORNU, art. 318 CPP n. 7).