2.4. Ne consegue che nel decreto di abbandono occorre statuire sulle indennità e sulla riparazione del torto morale. 3. 3.1. Giusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d’accusa o notifica per scritto alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie. L’annuncio per iscritto dell’imminente chiusura dell’istruzione deve perciò avvenire, secondo il chiaro ed univoco testo di legge, anche in caso di previsto abbandono.