2.2. Giusta l’art. 421 cpv. 1 CPP, nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese. Secondo il messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale svizzero (di seguito: Messaggio), “il cpv. 1 obbliga le autorità penali a statuire d’ufficio, nella decisione finale, sulle spese e su eventuali pretese di indennizzo e riparazione del torto morale. Prima di una tale decisione l’autorità deve procurarsi i documenti necessari e ingiungere alle parti che potrebbero vantare siffatte pretese di notificarle” (FF 2006 p. 1227; nel medesimo senso: BSK StPO - T. DOMEISEN, art. 421 CPP n. 3-4;