1.5. Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine. 2. 2.1. L’art. 429 cpv. 1 CPP prevede che se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (lit. a), un’indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (lit. b) ed una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà (lit. c). Secondo l’art. 429 cpv. 2 CPP, l’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato.