Per quanto concerne la presunta violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, RE 1 ha ribadito che quando l’istruzione è completa, il procuratore pubblico ha l’obbligo di procedere conformemente a tale disposizione. A mente del reclamante, la comunicazione relativa alla promozione dell’accusa o all’abbando-no deve essere fatta in tutti i casi per i quali il magistrato inquirente non emana un decreto di accusa, potendovi rinunciare unicamente in caso di accordo scritto delle parti.