d. Con osservazioni 7/8.04.2011 il procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del gravame, facendo valere che, non essendo il decreto di abbandono una sentenza, bensì una “altra decisione che conclude il procedimento”, non dovrebbe contenere anche il giudizio sulle indennità ai sensi dell’art. 429 CPP. A mente del magistrato inquirente non sarebbe stato violato nemmeno l’art. 318 cpv. 1 CPP, in quanto il termine assegnato alle parti a seguito della comunicazione delle intenzioni del procuratore pubblico avrebbe quale scopo esclusivo quello di presentare istanze probatorie, e non quello di avanzare istanze di indennizzo o di risarcimento per torto morale. Quanto al punto 3.