1 CPP, in quanto il procuratore pubblico non avrebbe notificato per iscritto alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, di modo che il reclamante non ha potuto, una volta a conoscenza dell’intenzione di abbandonare il procedimento, quantificare e documentare una richiesta di indennizzo e riparazione del torto morale (reclamo 25/28.03.2011, p. 4). Il reclamante ha quindi postulato la trasmissione dell’incarto al Ministero pubblico affinché si determini sulle indennità previste dagli art. 429 ss. CPP applicabili, a sua mente, anche nel caso in cui l’abbandono o l’assoluzione siano parziali (reclamo 25/28.03.2011, p. 5-6). RE 1 ha inoltre richiesto l’annullamento del punto 3.