c. Con reclamo 25/28.03.2011 RE 1 ha rilevato una violazione dell’art. 318 cpv. 1 CPP, in quanto il procuratore pubblico non avrebbe notificato per iscritto alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, di modo che il reclamante non ha potuto, una volta a conoscenza dell’intenzione di abbandonare il procedimento, quantificare e documentare una richiesta di indennizzo e riparazione del torto morale (reclamo 25/28.03.2011, p. 4).