{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-05-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2011-94_2011-05-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110325&nX40_KEY=4921786&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "211a25069c965528976af0f8a2bddc20"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2011.94"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.05.2011 60.2011.94"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il decreto di abbandono. il procuratore pubblico deve, giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, concedere all'indiziato la possibilità di quantificare le proprie pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale, le quali vanno determinate nel dispositivo del nuovo decreto di abbandono"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:01:49", "Checksum": "2c868a0332b51cb6de3d218932fad60c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 30.05.2011 60.2011.94\nRegesto:\nReclamo contro il decreto di abbandono. il procuratore pubblico deve, giusta l'art. 318 cpv. 1 CPP, concedere all'indiziato la possibilità di quantificare le proprie pretese di risarcimento e di riparazione del torto morale, le quali vanno determinate nel dispositivo del nuovo decreto di abbandono\n\nSecondo l’art. 429 cpv. 2 CPP, l’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle.\nNel testo, la norma non indica in modo esplicito quando debba intervenire questa decisione\n2.2.\nGiusta l’art. 421 cpv. 1 CPP, nella decisione finale l’autorità penale determina anche le conseguenze in materia di spese.\nSecondo il messaggio del Consiglio federale concernente l’unificazione del diritto processuale penale svizzero (di seguito: Messaggio), “il cpv. 1 obbliga le autorità penali a statuire d’ufficio, nella decisione finale, sulle spese e su eventuali pretese di indennizzo e riparazione del torto morale. Prima di una tale decisione l’autorità deve procurarsi i documenti necessari e ingiungere alle parti che potrebbero vantare siffatte pretese di notificarle” (FF 2006 p. 1227; nel medesimo senso: BSK StPO - T. DOMEISEN, art. 421 CPP n. 3-4; ZK StPO - Y. GRIESSER, art. 421 CPP n. 1-3; CR CPP - J. CREVOISIER, art. 421 CPP n. 1).\nQuesta conclusione risulta anche dalla sistematica del Codice: il titolo decimo relativo alle spese comprende sia le spese procedurali (art. 422-428 CPP), sia l’indennizzo e la riparazione del torto morale (art. 429-436 CPP).\n2.3.\nÈ considerata una decisione finale ai sensi dell’art. 81 come dell’art. 421 CPP, tra le altre, il decreto di abbandono (BSK StPO - N. STOHNER, art. 81 CPP n. 2; BSK StPO - T. DOMEISEN, art. 421 CPP n. 2; CR CPP - J. CREVOISIER, art. 421 CPP n. 1).\nL’indennizzo e la riparazione del torto morale costituiscono delle conseguenze accessorie ai sensi dell’art. 81 cpv. 4 lit. e CPP: pertanto devono essere contenute nel dispositivo della decisione finale (BSK StPO - N. STOHNER, art. 81 CPP n. 18, 23; CR CPP - J. CREVOISIER, art. 421 CPP n. 1).\n2.4.\nNe consegue che nel decreto di abbandono occorre statuire sulle indennità e sulla riparazione del torto morale.\n3. 3.1.\nGiusta l’art. 318 cpv. 1 CPP, se ritiene che l’istruzione sia completa, il pubblico ministero emana un decreto d’accusa o notifica per scritto alle parti l’imminente chiusura dell’istruzione, comunicando loro se intende promuovere l’accusa o abbandonare il procedimento. Nel contempo, impartisce alle parti un termine per presentare istanze probatorie.\nL’annuncio per iscritto dell’imminente chiusura dell’istruzione deve perciò avvenire, secondo il chiaro ed univoco testo di legge, anche in caso di previsto abbandono. L’esito prospettato della conclusione dell’istruzione formale non è vincolante: il magistrato inquirente può, dopo la comunicazione scritta alle parti, ancora cambiare il proprio orientamento (BSK StPO - S. STEINER, art. 318 CPP n. 2, 5; CR CPP - P. CORNU, art. 318 CPP n. 7).\n3.2.\nNelle proprie osservazioni, il magistrato inquirente rileva che lo “scopo esclusivo” dell’art. 318 CPP sarebbe quello di impartire alle parti il termine per presentare istanze probatorie. Ciò sarebbe stato inutile nel presente caso (osservazioni 7/8.04.2011, p. 2).\nA torto. Il Messaggio non esclude che la comunicazione scritta sull’imminente chiusura dell’istruzione formale e l’emanazione del decreto di abbandono (rispettivamente dell’atto di accusa) serva all’imputato per quantificare la propria pretesa di indennizzo e riparazione del torto morale (FF 2006 p. 1173, 1174).\nAnzi. Se dopo l’istruzione formale l’orientamento del procuratore pubblico è quello di emanare un decreto di abbandono, e dovendo esaminare d’ufficio delle pretese (art. 429 cpv. 2 CPP), il momento più opportuno e propizio per procurarsi i documenti necessari a determinare l’indennizzo e la riparazione del torto morale è proprio quello che intercorre tra la comunicazione scritta alle parti di cui all’art. 318 cpv. 1 CPP e la successiva decisione. In questo senso, la dottrina indica che il procuratore pubblico deve ingiungere alle parti, che potrebbero vantare tali pretese, di notificarle (ZK StPO - N. LANDSHUT, art. 318 CPP n. 4; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1244 nota 105).\nPiù in generale, e con riferimento anche all’art. 429 cpv. 2 in fine CPP, la documentazione che quantifica e comprova le pretese per indennizzo e torto morale rientra nel concetto più ampio di istanza probatoria dell’art. 318 cpv. 1 in fine CPP.\n3.3.\nIn tal modo viene rispettato il diritto di essere sentito (art. 3 cpv. 2 lit. a ed art. 107 CPP) richiedendo l’autorità penale all’imputato, prima di emanare una decisione, di quantificare e documentare le sue pretese di risarcimento e riparazione del torto morale (BSK StPO - T. DOMEISEN, art. 429 CPP n. 31; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., § 109 n. 11).\n"}